STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE IMMAGINARIO SONORO - ITALIA

 


Art. 1 – COSTITUZIONE. È costituita, ai sensi dell'Art. 36 e seguenti del Codice Civile e con durata illimitata, l'associazione denominata "Immaginario Sonoro", ente non commerciale senza fini di lucro.


Art. 2 – SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE. L'Associazione è composta da persone fisiche che intendono operare nei seguenti campi: arte e ricerca artistica, educazione, comunicazione e informazione, cultura, spettacolo.

Il fine dell'Associazione è promuovere una visione dell'arte come bisogno primario dell'uomo, portatrice di valori etici (definiti "sentimento ecologico") e di valori estetici, in quanto espressione dell'armonia della Natura. Secondo questa visione l'arte e la ricerca artistica sono un fondamentale strumento di crescita ed evoluzione individuale e sociale, in armonico equilibrio con la Natura.

Per conseguire le proprie finalità l'Associazione promuove specifiche iniziative, in Italia e all'estero, in tre principali settori tra loro interrelati: ricerca artistica, educazione, comunicazione e divulgazione.


Art. 3 – ATTIVITÀ. L'attività dell'Associazione si svolgerà secondo le norme di cui al presente Statuto e degli eventuali regolamenti che potranno essere emanati. È espressamente escluso dagli scopi associativi l'esercizio di ogni attività partitica, confessionale e lucrativa.

a) Attività di ricerca artistica. L'Associazione:
b) Attività educative. L'Associazione:

c) Attività di comunicazione e divulgazione. L'Associazione:
d) Altre attività. L'Associazione:

Art. 4 – SEDE. La sede dell'Associazione è stabilita nel Comune di Castelfranco Veneto (TV), via Abruzzo n. 16A. L'Associazione potrà istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni anche in altre città d'Italia o all'estero mediante delibera del Consiglio Direttivo. La sede potrà essere trasferita con delibera dell'Assemblea.


Art. 5 – SOCI. Sono componenti dell'Associazione tutti coloro che ne facciano esplicita richiesta, che siano in possesso dei requisiti morali compatibili con le finalità dell'Associazione e che risultino in regola con il versamento dell'eventuale quota associativa stabilita. La loro ammissione è decretata dal Consiglio Direttivo. Tutti i componenti sono ammessi a tempo indeterminato essendo esclusa ogni previsione di socio temporaneo o aderente all'Associazione solo a tempo limitato.
I soci iscritti partecipano di diritto alla vita culturale ed organizzativa dell'Associazione e non sussistono limitazioni all'esercizio dei relativi diritti. Tutti i soci maggiori di età hanno il diritto di voto nelle assemblee, sia ordinarie che straordinarie. Essi, in particolare, possono esercitare tale diritto per l'approvazione e per la modifica dello statuto e degli eventuali regolamenti, nonché per la nomina degli organi direttivi dell'associazione. Parimenti gli stessi possono essere eletti a tutte le cariche associative previste senza limitazione alcuna.
L'età minima per l'ammissione a socio è di anni diciotto. Possono comunque essere ammessi quali soci i minori che abbiano compiuto i 16 anni di età in seguito a richiesta di iscrizione contenente l'autorizzazione di almeno un genitore esercente la relativa potestà.
Non può essere ammesso come socio chi abbia riportato condanne penali passate in giudicato per delitti non colposi.


Art. 6 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO. La qualifica di socio si perde:

L'esclusione dell'associato è deliberata dal Consiglio Direttivo.


Art. 7 – QUOTE ASSOCIATIVE. Ogni socio dovrà versare annualmente l'eventuale quota sociale stabilita nei termini indicati. La quota associativa è personale e non può essere trasferita a terzi. La stessa non potrà mai essere in alcun modo rivalutata. I soci che, a seguito di invito scritto emesso dal Consiglio Direttivo, non provvedano nei trenta giorni successivi alla comunicazione a corrispondere le quote sociali scadute, saranno dichiarati sospesi da ogni diritto associativo. Il protrarsi del mancato pagamento delle quote sociali scadute per oltre due mesi comporterà l'esclusione definitiva del socio inadempiente.


Art. 8 – ENTRATE DELL'ASSOCIAZIONE. Le entrate dell'Associazione sono costituite da:
a) quote annuali dei soci;
b) contributi dei soci;
c) contributi di Enti pubblici e privati a titolo di liberalità;
d) contributi da sponsor (aziende e privati);
e) introiti da sottoscrizioni o raccolte occasionali;
f) introiti da eventuali ed occasionali attività commerciali esercitate.


Art. 9 – ORGANI SOCIALI. Gli organi sociali sono:
l'Assemblea dei soci;
il Presidente;
il Consiglio Direttivo.
I soci minori di anni diciotto non possono ricoprire cariche sociali. Tutte le cariche sociali, considerato il loro carattere onorario, sono conferite ed accettate a titolo sostanzialmente gratuito. Esse attribuiscono soltanto il diritto al rimborso delle spese sostenute per conto e nell'interesse dell'Associazione, determinate anche forfettariamente, e alle indennità di trasferta.


Art. 10 – L'ASSEMBLEA. L'Assemblea Generale dei soci è convocata in seduta ordinaria e straordinaria dal Consiglio Direttivo nelle forme prescritte.
L'Assemblea, in seduta ordinaria, è convocata obbligatoriamente entro il 30 giugno di ogni anno per l'approvazione del bilancio o rendiconto relativo ai risultati dell'anno precedente. La convocazione dell'Assemblea in seduta ordinaria o straordinaria può avvenire in qualsiasi momento su iniziativa del Consiglio Direttivo o in seguito a richiesta motivata di almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto.
Ogni avente diritto può esprimere un solo voto, qualunque sia il valore della sua quota. Egli può farsi rappresentare da un altro socio che abbia diritto a partecipare. Ogni socio può essere portatore di una sola delega.


Art. 11 – CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA. L'Assemblea è convocata tramite affissione di apposito "avviso di convocazione" in bacheca, presso la sede associativa, con almeno quindici giorni di anticipo sulla data stabilita oppure con avviso spedito via email o lettera ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza, nonché in ogni altra forma di pubblicità che il Consiglio Direttivo ritenga idonea al fine di garantire l'effettività del rapporto associativo. Con le stesse modalità deve essere inoltre garantita idonea forma di pubblicità e di conoscenza per le deliberazioni assembleari assunte nonché per i bilanci e i rendiconti finanziari approvati.
Saranno comunque considerate validamente costituite anche le assemblee non convocate nei modi previsti, qualora siano presenti o validamente rappresentati tutti i soci aventi diritto di voto, il Presidente dell'Associazione nonché il Consiglio Direttivo al completo.


Art. 12 – PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA. Hanno diritto a partecipare all'Assemblea e ad esprimere il loro voto tutti i soci che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, che abbiano un'anzianità di iscrizione di almeno tre mesi e che siano in regola con il pagamento delle quote associative.
Le Assemblee sono validamente costituite, in prima convocazione, qualora risulti presente almeno la metà dei soci avente diritto al voto; in seconda convocazione, da indirsi almeno un'ora dopo la prima, qualunque sia il numero dei soci convenuti.
L'Assemblea è diretta dal Presidente dell'Associazione. In difetto, il Presidente dell'Assemblea viene nominato dai presenti. L'Assemblea nomina il Segretario ed eventualmente gli scrutatori.
Delle riunioni delle Assemblee si redige relativo verbale, firmato dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.
Il Presidente è tenuto a constatare la regolarità della convocazione, delle deleghe, del diritto di intervento e di voto.


Art. 13 – ATTRIBUZIONI DELL'ASSEMBLEA. All'Assemblea ordinaria sono attribuite le seguenti prerogative:
approvare la relazione del Consiglio Direttivo sull'attività svolta nell'anno sociale trascorso;
eleggere, al termine di ogni esercizio (ovvero biennio) associativo, il Presidente, il Vice Presidente ed i componenti del Consiglio Direttivo, nonché il Collegio dei Revisori, se nominato;
approvare il bilancio o rendiconto consuntivo e l'eventuale conto preventivo;
approvare i programmi dell'attività da svolgere;
determinare l'ammontare delle quote associative per l'esercizio successivo;
decidere in merito a tutte le questioni che il Consiglio Direttivo ritiene opportuno sottoporle ed a quelle proposte dai soci.
L'Assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello Statuto, sullo scioglimento dell'Associazione nonché sulla nomina ed i poteri dei liquidatori.
Le proposte dei soci devono pervenire al Consiglio Direttivo almeno quindici giorni liberi prima dello svolgimento dell'Assemblea, sia essa ordinaria o straordinaria.
Le deliberazioni dell'Assemblea Ordinaria vengono approvate con la maggioranza costituita dalla metà più uno dei votanti mentre quelle di competenza dell'Assemblea straordinaria sono assunte con la maggioranza dei due terzi dei votanti.


Art. 14 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO. Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, dal Vice Presidente e dai Consiglieri eletti dall'Assemblea.
Il Consiglio Direttivo eleggerà il Segretario dell'Associazione, scelto anche al di fuori del suo seno, ma comunque tra i soci. In tal caso il Segretario non ha diritto di voto in Consiglio.
Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente. Esso si riunirà ogni qualvolta il Presidente o almeno tre soci lo riterranno opportuno. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza della maggioranza dei consiglieri aventi diritto di voto e sono assunte a maggioranza assoluta. Il voto di un Consigliere non può essere dato per rappresentanza.
Il Presidente è il rappresentante legale dell'Associazione. Egli presiede il Consiglio Direttivo, in seno al quale ha voto decisivo in caso di parità.
Il Vice Presidente sostituisce il Presidente, assumendone i poteri, in caso di impedimento o di sua assenza prolungata.


Art. 15 - ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO. Al Consiglio Direttivo sono devolute tutte le attribuzioni inerenti l'organizzazione amministrativa e tecnica dell'Associazione.
Tra l'altro il Consiglio Direttivo:
predispone il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'Assemblea dei soci, la relazione annuale sull'attività sociale e propone i programmi dell'attività da svolgere;
stabilisce la data dell'Assemblea Ordinaria dei soci, da indirsi almeno una volta l'anno, e convoca l'Assemblea Straordinaria ogni qualvolta lo reputi necessario;
dà attuazione alle deliberazioni dell'Assemblea e compie le operazioni gestionali di ordinaria e di straordinaria amministrazione;
emana i regolamenti interni di attuazione del presente Statuto per il corretto ordinamento dell'attività sociale;
amministra il patrimonio sociale, gestisce l'Associazione e decide su tutte le questioni sociali non rientranti nelle competenze dell'Assemblea.


Art. 16 – APPROVAZIONE DEL BILANCIO. L'anno sociale e l'esercizio finanziario decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Entro sei mesi dalla chiusura di ogni anno finanziario il Consiglio Direttivo procede alla convocazione dell'Assemblea Ordinaria dei soci per sottoporre all'approvazione il rendiconto consuntivo e l'eventuale conto preventivo.
Gli eventuali utili o avanzi della gestione trascorsa dovranno essere interamente reinvestiti nell'attività istituzionale dell'Associazione, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. È esclusa nel modo più assoluta ogni loro distribuzione ai soci, unitamente ad ogni altro fondo, riserva o quota di patrimonio durante la vita dell'Associazione.


Art. 17 – SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE. In caso di scioglimento dell'Associazione l'Assemblea Ordinaria delibererà la destinazione del patrimonio sociale che, comunque, dovrà essere devoluto ad altre associazioni culturali o ricreative prive di ogni finalità lucrativa. In caso di mancato esercizio di tale facoltà, il patrimonio sociale attivo risultante al termine della liquidazione sarà devoluto ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della Legge 23 dicembre 1996 n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.


Art. 18 – ARBITRATO E RINUNCIA ALL'AZIONE GIUDIZIARIA. Salvo quanto previsto dall'ultimo comma del presente articolo, ogni controversia che possa insorgere tra i soci ovvero tra gli organi della presente Associazione o tra i loro componenti per l'interpretazione del presente statuto, degli eventuali regolamenti emanati o per altro qualsiasi motivo comunque attinente all'attività associativa, sarà devoluta all'inappellabile decisione di un Collegio Arbitrale composto da tre membri, due dei quali scelti dalle parti ed il Presidente nominato dal Consiglio Direttivo della Associazione.
I componenti del Collegio in tal modo nominati, perché così espressamente convenuto ed accettato, giudicheranno in forma libera ed irrituale quali amichevoli compositori, inappellabilmente e senza le formalità procedurali previste dal codice di procedura civile.
L'inottemperanza alla decisione arbitrale così come l'adito ad azione avanti all'Autorità Giudiziaria Ordinaria comporteranno l'esclusione dai socio inadempiente dall'Associazione.


Art. 19 – NORMATIVA APPLICABILE. Per quanto non previsto dal presente Statuto trovano applicazione le norme previste dal codice civile in materia di associazioni non riconosciute.


Castelfranco Veneto (TV), 2 gennaio 2012
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